| Fonte MySolution IN BREVE |
| · Rottamazione-quinquies 2026: la nuova definizione agevolata· Certificazione Unica 2026: la gestione della tripla scadenza per i sostituti d’imposta· Entro il 16 marzo 2026 la Certificazione degli utili e proventi equiparati (Cupe)· Collegamento tra POS e registratori di cassa: la guida per gli esercenti· Collegamento POS e registratori telematici: chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate per bowling, sale giochi e bar· Al 16 marzo la tassa di vidimazione 2026 dei libri sociali· Startup innovative e detrazioni fiscali 2026: il nodo dei 100.000 euro· Trattamento IVA dell’attività di osteopata, chiropratico, chinesiologo e massoterapista· Rating di legalità: dal 16 marzo 2026 in vigore il nuovo Regolamento· Novità Terzo Settore 2026: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate· Impatriati e ricercatori: l’Agenzia chiarisce le regole per l’estensione delle agevolazioni |
| APPROFONDIMENTI |
| · Le procedure per il collegamento tra Pos e registratori di cassa· Le agevolazioni per gli investimenti in startup innovative |
| PRINCIPALI SCADENZE |
| IN BREVE |
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
Rottamazione-quinquies 2026: la nuova definizione agevolata
La rottamazione-quinquies, una delle misure più attese della legge di Bilancio 2026, punta a favorire la riscossione dei crediti erariali e previdenziali, offrendo la possibilità di estinguere i debiti affidati all’agente della riscossione senza corrispondere sanzioni, interessi di mora e aggio. Tuttavia, il legislatore ha scelto questa volta la strada della selettività.
Questa quinta edizione della definizione agevolata delle cartelle esattoriali si presenta infatti con unastruttura sensibilmente diversa rispetto alle precedenti edizioni, richiedendo un’analisi attenta da parte di professionisti e contribuenti.
A differenza della “quater”, la rottamazione-quinquies non è una misura “omnibus”. Il campo d’azione è delimitato dai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. Ma la vera restrizione riguarda la natura del debito.
Ai sensi dell’art. 1, comma 82, della Legge n. 199/2025, possono essere definiti solo:
· carichi erariali: derivanti dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali (comunicazioni di irregolarità o “avvisi bonari” ex artt. 36-bis e 36-ter, D.P.R. n. 600/1973 e artt. 54-bis e 54-ter, D.P.R. n. 633/1972);
· contributi previdenziali INPS: solo se derivanti dall’omesso versamento di somme regolarmente dichiarate dal contribuente;
· sanzioni amministrative: in particolare quelle per violazioni del Codice della strada.
Sono esclusi:
· avvisi di accertamento o contestazione;
· atti di recupero di crediti d’imposta;
· debiti INAIL (sia per accertamento che per premi annuali);
· Casse di Previdenza Privata e tributi locali (IMU, TARI, bollo auto), a meno che l’ente locale non deliberi diversamente (facoltà ammessa ma non automatica);
· avvisi di liquidazione dell’imposta di registro su atti giudiziari o locazioni.
La rottamazione-quinquies non è accessibile a chi è in regola con i pagamenti della rottamazione-quater al 30 settembre 2025, ma chi è decaduto (o ha debiti nuovi) può accedere al nuovo piano, decisamente più lungo e flessibile.
Il vero “punto di forza” della quinquies è la dilazione. Il debito residuo può essere ripartito in un massimo di 54 rate bimestrali, con un orizzonte temporale che si estende fino al 2035.
L’istanza di adesione deve essere inviata telematicamente entro il 30 aprile 2026.
| Rata | Scadenza | Note |
| Prima rata / Unica soluzione | 31 luglio 2026 | Senza interessi |
| Seconda rata | 30 settembre 2026 | |
| Terza rata | 30 novembre 2026 |
Dal 1° agosto 2026, sulle rate successive alla prima, si applicherà un tasso di interesse annuo del 3%. Le scadenze dal 2027 in poi seguiranno una cadenza fissa bimestrale (gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre, novembre).
Un’importante novità riguarda la tolleranza sui pagamenti. Mentre nella quater la perdita dei benefici scattava dopo soli 5 giorni di ritardo anche per una sola rata, nella rottamazione-quinquies la decadenza si verifica solo in caso di:
1. mancato o insufficiente versamento di due rate, anche non consecutive;
2. mancato pagamento dell’ultima rata del piano.
Questo margine di errore offre una maggiore serenità finanziaria alle imprese e alle famiglie, evitando che un intoppo momentaneo vanifichi l’intera procedura agevolativa.
DICHIARAZIONI
Certificazione Unica 2026: la gestione della tripla scadenza per i sostituti d’imposta
Il primo appuntamento è fissato al 16 marzo, termine entro il quale devono essere trasmesse le certificazioni riguardanti i redditi di lavoro dipendente, quelli di lavoro autonomo non abituale, i redditi diversi e le locazioni brevi. Questa data coincide anche con il termine ultimo per la consegna del modello sintetico al percipiente, un obbligo che rimane fermo per tutte le categorie, indipendentemente dalla successiva scadenza per l’invio al Fisco.
Il calendario prosegue con la nuova scadenza del 30 aprile, dedicata esclusivamente alle certificazioni che contengono redditi derivanti dall’esercizio di arti o professioni abituali, nonché le provvigioni per agenti e rappresentanti di commercio. Tale slittamento è funzionale alla disponibilità della dichiarazione precompilata, che dal 2026 sarà resa accessibile telematicamente entro il 20 maggio.
Infine, il cerchio si chiude il 31 ottobre, termine ultimo per l’invio delle certificazioni relative ai redditi esenti o a quelli che non possono essere dichiarati tramite il modello precompilato.
DICHIARAZIONI
Entro il 16 marzo 2026 la Certificazione degli utili e proventi equiparati (Cupe)
La Certificazione degli utili e dei proventi equiparati (Cupe) deve essere rilasciata, entro il 16 marzo 2026, ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società (IRES), residenti e non residenti, corrisposti nell’anno di imposta precedente.
La Cupe viene rilasciata da società ed enti emittenti, come ad esempio trust, società di capitali, ecc., casse incaricate del pagamento degli utili o di altri proventi equiparati, intermediari aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.a., rappresentanti fiscali in Italia degli intermediari non residenti aderenti al sistema Monte Titoli S.p.a. e degli intermediari non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti sempre al sistema Monte Titoli S.p.a., società fiduciarie, con esclusivo riferimento agli effettivi proprietari delle azioni o titoli ad esse intestate, sulle quali siano riscossi utili o altri proventi equiparati, imprese di investimento e agenti di cambio ed ogni altro sostituto d’imposta che interviene nella riscossione di utili o proventi equiparati derivanti da azioni o titoli.
La certificazione deve essere, inoltre, rilasciata per i proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni, contratti di associazione in partecipazione (partecipazione agli utili in cambio di capitale e/o lavoro), contratti di cointeressenza (si intende per contratto di cointeressenza propria apporto di capitale e/o lavoro con partecipazione agli utili ma non alle perdite; per contratto di cointeressenza impropria si intende, invece, la partecipazioni agli utili e alle perdite senza apporto di lavoro o capitale).
La certificazione non va rilasciata, invece, in relazione agli utili e agli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva.
ADEMPIMENTI
Collegamento tra POS e registratori di cassa: la guida per gli esercenti
Agenzia delle Entrate, Guida “Il collegamento tra gli strumenti di pagamento elettronico e gli strumenti di certificazione dei corrispettivi (POS-RT)”
L’Agenzia delle Entrate ha recentemente pubblicato un vademecum operativo che delinea le procedure per l’integrazione tra sistemi di pagamento elettronico e strumenti di memorizzazione dei corrispettivi. Una transizione che promette semplificazione, ma che richiede un’attenta analisi tecnica e fiscale.
Nel complesso percorso di digitalizzazione del Fisco italiano, un nuovo tassello si aggiunge al mosaico della compliance per le attività commerciali. Al centro dell’attenzione c’è il collegamento tra registratori e POS online, un’integrazione che non rappresenta solo un’evoluzione tecnologica, ma un vero e proprio cambio di paradigma nella gestione quotidiana del punto vendita.
L’obiettivo dichiarato dall’Amministrazione finanziaria è duplice: da un lato, semplificare gli adempimenti a carico dell’esercente; dall’altro, garantire una tracciabilità dei flussi sempre più puntuale, riducendo drasticamente il rischio di errori manuali e discrepanze tra transazioni effettive e documenti commerciali emessi.
Vedi l’Approfondimento
ADEMPIMENTI
Collegamento POS e registratori telematici: chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate per bowling, sale giochi e bar
Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 20 febbraio 2026, n. 44
Chiariti gli obblighi di collegamento tra POS e registratori telematici per le attività miste: niente vincoli per bowling con biglietteria SIAE e sale giochi, obbligo pieno per bar e ristorazione.
Con risposta n. 44 del 20 febbraio, l’Agenzia delle Entrate ha risposto ai quesiti posti da una società che si occupa della gestione di centri bowling ricreativi in merito alle regole per l’abbinamento tra strumenti di pagamento elettronico e RT, previsto dalla Legge di Bilancio 2025.
Il caso riguarda un operatore attivo in attività di bowling (con biglietteria SIAE), sala giochi, carambole e ping pong, oltre a bar e ristorante, che ha chiesto chiarimenti sugli obblighi di collegamento tra POS e strumenti di certificazione dei corrispettivi dal 1° gennaio 2026.
Nel merito, l’Agenzia analizza separatamente le diverse attività esercitate.
Per il bowling, i cui corrispettivi sono certificati tramite titoli di accesso emessi con biglietteria automatizzata e già trasmessi alla Società Italiana degli Autori ed Editori, non sussiste l’obbligo di collegamento tra POS e registratore telematico.
Analoga conclusione per sala giochi, carambole e ping pong, attività escluse dall’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi: nessun vincolo di censimento o collegamento del POS.
Diversamente, per bar e ristorazione, soggetti all’obbligo di memorizzazione e invio telematico dei corrispettivi, il collegamento tra POS e registratore telematico diventa obbligatorio, secondo le modalità fissate dal provvedimento del 31 ottobre 2025. Il protocollo “Scambio Importo” resta facoltativo.
Infine, relativamente alla possibilità di utilizzo di un unico POS per incassare i corrispettivi provenienti da più attività, l’Agenzia precisa che è ammesso l’uso di un unico POS per più attività, purché sia rispettato l’obbligo di collegamento per quelle soggette a certificazione, e sono utilizzabili anche dispositivi portatili (es. tramite smartphone), a condizione che siano censiti e associati come previsto dalla norma.
SOCIETÀ
Al 16 marzo la tassa di vidimazione 2026 dei libri sociali
Entro il 16 marzo
· le società di capitali,
· le società consortili,
· le aziende speciali degli enti locali (e i consorzi costituiti fra gli stessi),
· gli enti commerciali,
devono provvedere al versamento della tassa di concessione governativa relativa alla vidimazione dei libri sociali.
Sono escluse dal pagamento della tassa di concessione governativa (ma soggette ad imposta di bollo in misura doppia da applicare sulle pagine del libro giornale e del libro degli inventari):
· le società di persone,
· le società cooperative,
· le società di mutua assicurazione,
· gli enti non commerciali,
· le società di capitali sportive dilettantistiche.
La tassa è determinata forfettariamente in base al capitale sociale e a prescindere dal numero dei libri sociali tenuti e dalle relative pagine. La misura della tassa anche per il 2026 sarà di:
· 309,87 euro per la generalità delle società;
· 516,46 euro per le società con capitale sociale al 1° gennaio 2026 superiore a 516.456,90 euro.
Il modello di versamento della tassa di concessione governativa dovrà essere esibito alla Camera di Commercio (o agli altri soggetti abilitati alla vidimazione) in occasione di ogni richiesta di vidimazione dei libri sociali successiva al termine di versamento del 16 marzo 2026.
Le società neocostituite devono versare la tassa di concessione governativa con bollettino postale. I versamenti per le annualità successive devono essere effettuati esclusivamente mediante modello F24 (codice tributo 7085 – Tassa annuale vidimazione libri sociali).
L’omesso versamento della tassa annuale è punito con la sanzione amministrativa corrispondente dal 100 al 200% della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a 103 euro.
SOCIETÀ
Startup innovative e detrazioni fiscali 2026: il nodo dei 100.000 euro
A fine ottobre 2025, durante un question time parlamentare, il Ministero dell’Economia ha sciolto un dubbio che lasciava perplessi molti investitori e professionisti del settore.
La questione riguarda il coordinamento tra due diversi meccanismi di agevolazione previsti dalla normativa italiana per chi decide di puntare sul capitale di rischio delle imprese innovative: detrazione IRPEF 30% o 65%.
Vedi l’Approfondimento
IVA
Trattamento IVA dell’attività di osteopata, chiropratico, chinesiologo e massoterapista
Agenzia delle Entrate, Risoluzione 24 febbraio 2026, n. 9/E
L’Agenzia delle Entrate, con la pubblicazione della risoluzione n. 9/E del 24 febbraio 2026, ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale e alle modalità di certificazione dei corrispettivi per alcune categorie di operatori che gravitano nell’ambito del benessere e della salute.
Il documento affronta in modo sistematico le posizioni di osteopati, chiropratici, chinesiologi e massaggiatori capo bagnino degli stabilimenti idroterapici, comunemente noti come massoterapisti. Al centro della questione risiede l’applicabilità del regime di esenzione IVA previsto per le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione, condizionato dalla sussistenza di rigorosi requisiti soggettivi e oggettivi.
Perché una prestazione possa beneficiare dell’esenzione IVA ai sensi dell’art. 10, n. 18, del D.P.R. n. 633/1972, è necessaria la compresenza di due fattori:
1. la natura sanitaria dell’attività rivolta alla persona e
2. il fatto che chi la esegue appartenga alle professioni sanitarie o alle arti ausiliarie soggette a vigilanza.
La risoluzione richiama un parere del Ministero della Salute di novembre 2025 per definire lo stato attuale di queste figure professionali, evidenziando come la semplice intenzione legislativa di inquadrare una professione nel comparto sanitario non sia sufficiente a garantirne l’immediato beneficio fiscale.
Nonostante la legge n. 3/2018 abbia formalmente individuato l’osteopata e il chiropratico come professioni sanitarie, l’iter normativo per la loro piena istituzione non è ancora giunto a compimento. L’Agenzia sottolinea che mancano ancora gli accordi definitivi in sede di Conferenza Stato-Regioni per stabilire i criteri di valutazione dell’esperienza professionale e il riconoscimento dei titoli equipollenti. Senza il completamento di questi passaggi e l’istituzione dei relativi albi professionali, lo Stato non può garantire quel livello qualitativo minimo e quel controllo delle qualifiche richiesti dalle direttive unionali per concedere l’esenzione d’imposta. Di conseguenza, le prestazioni rese da osteopati e chiropratici restano allo stato attuale soggette a IVA con aliquota ordinaria.
Per quanto riguarda il chinesiologo, il parere ministeriale è ancora più netto: tale figura non è riconosciuta come professione sanitaria, poiché la sua attività è finalizzata esclusivamente alla promozione del benessere e al mantenimento dello stato di salute attraverso l’attività fisica. Non sovrapponendosi a competenze sanitarie regolate, il chinesiologo deve applicare l’IVA in misura ordinaria su tutte le proprie prestazioni.
Discorso opposto vale per il massaggiatore capo bagnino (MCB): questa figura è esplicitamente menzionata dal Testo Unico delle Leggi Sanitarie come arte ausiliaria delle professioni sanitarie soggetta a vigilanza. L’Agenzia conferma quindi che il massoterapista può beneficiare dell’esenzione IVA, a condizione che sia in possesso di un titolo idoneo e che operi sotto la supervisione di un professionista sanitario, data la mancanza di autonomia professionale propria di questa categoria.
Le differenze nel trattamento d’imposta si riflettono inevitabilmente sugli obblighi di fatturazione:
· per gli osteopati, i chiropratici e i chinesiologi, non essendo le loro prestazioni configurabili come sanitarie ai fini fiscali, vige l’obbligo di emettere la fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio. Tali spese, inoltre, non sono attualmente ammesse tra quelle detraibili documentabili attraverso il Sistema Tessera Sanitaria;
· per il massoterapista, invece, la situazione è speculare: poiché le sue prestazioni sono detraibili come spese sanitarie, sussiste l’obbligo di invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria. Questo comporta un divieto specifico; i soggetti che inviano dati al Sistema TS non possono, per le medesime operazioni verso persone fisiche, emettere la fattura elettronica. Tale divieto, divenuto definitivo con i recenti interventi legislativi del 2025, impone dunque al massoterapista di continuare a certificare i compensi verso i privati attraverso modalità analogiche o documenti che non transitino dal canale SdI.
RATING BANCARIO E MERITO CREDITIZIO
Rating di legalità: dal 16 marzo 2026 in vigore il nuovo Regolamento
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Delibera 27 gennaio 2026
Con delibera dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 27 gennaio 2026 è stato approvato il nuovo Regolamento attuativo in materia di rating di legalità (adottato ai sensi dell’art. 5-ter del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, così come modificato dall’art. 1, comma 1-quinquies, del D.L. 24 marzo 2012, n. 29, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 2012, n. 62).
Il nuovo Regolamento entra in vigore dal 16 marzo 2026.
Questi i principali elementi di novità:
· il rating attribuito o rinnovato con il nuovo Regolamento avrà una durata di tre anni;
· verrà riconosciuto un punteggio aggiuntivo all’impresa che, alla presentazione della domanda di rinnovo, risulti averlo già ottenuto, in via continuativa, per almeno tre volte precedenti;
· l’attestato di attribuzione del rating verrà rilasciato anche in lingua inglese, così da rendere l’attestazione più spendibile anche sui mercati esteri.
A fronte della maggiore durata del rating di legalità e per la sua natura premiale, sono stati rafforzati i presidi di legalità – con riferimento ai motivi di carattere penale, prefettizio o giudiziario – e sono state inasprite le conseguenze in caso di violazione degli obblighi informativi.
Dal 16 marzo le imprese dovranno utilizzare i nuovi Formulari e Modelli che saranno resi disponibili sulla piattaforma WebRating e sul sito dell’Autorità – sezione Rating di legalità.
TERZO SETTORE
Novità Terzo Settore 2026: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Agenzia delle Entrate, Circolare 19 febbraio 2026, n. 1/E
Con la pubblicazione della circolare n. 1/E del 19 febbraio 2026, l’Agenzia delle Entrate fornisce una guida organica alle disposizioni fiscali contenute nel Codice del Terzo Settore (CTS). Si tratta di un documento attesissimo da migliaia di associazioni, fondazioni e imprese sociali che, dopo anni di incertezze normative e attese per le autorizzazioni comunitarie, hanno ora un quadro più chiaro per la gestione dei propri bilanci e delle attività.
Il “test di commercialità”: quando l’ente resta non profit
Il cuore della circolare riguarda la qualificazione fiscale degli Enti del Terzo Settore (ETS). L’Agenzia chiarisce i criteri per distinguere tra attività non commerciali (istituzionali) e commerciali.
Le attività di interesse generale (AIG) si considerano non commerciali se i corrispettivi non superano i costi effettivi o se il margine di profitto è minimo. Una novità rilevante riguarda la semplificazione per i piccoli enti: per quelli con proventi inferiori a 300mila euro, la valutazione della non-commercialità potrà essere effettuata in modo unitario sull’insieme delle attività svolte, evitando una contabilità separata eccessivamente onerosa.
Nuovi regimi forfetari e soglie di fatturato
Il 2026 viene indicato come l’anno della svolta per il nuovo regime di tassazione semplificata. Per le Organizzazioni di Volontariato (Odv) e le Associazioni di Promozione Sociale (Aps), la circolare specifica i criteri di accesso al regime forfetario:
- soglia di 85.000 euro: gli enti che restano sotto questa soglia di proventi commerciali potranno beneficiare di una tassazione forfetaria estremamente semplificata, con coefficienti di redditività ridotti;
- iscrizione al Runts: l’Agenzia ribadisce che il possesso della qualifica fiscale di ETS è subordinato all’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, che diventa l’unico “passaporto” per accedere alle agevolazioni.
Imprese sociali e raccolta fondi
Un capitolo specifico è dedicato alle imprese sociali. La circolare n. 1/E/2026 conferma il principio della neutralità fiscale per gli utili reinvestiti nell’attività statutaria o destinati ad incremento del patrimonio, a patto che non vi sia distribuzione di dividendi (salvo i limiti previsti dalla legge).
Per quanto riguarda le attività di raccolta fondi, il Fisco conferma l’esclusione dall’IRES per le raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o servizi agli intervenuti, purché svolte in concomitanza di celebrazioni o campagne di sensibilizzazione.
Con queste istruzioni, si avvia ufficialmente la fase finale della transizione dal vecchio regime Onlus al nuovo sistema ETS. La circolare fornisce indicazioni preziose per il passaggio dei dati e dei patrimoni, rassicurando gli enti che hanno già operato l’adeguamento statutario.
AGEVOLAZIONI
Impatriati e ricercatori: l’Agenzia chiarisce le regole per l’estensione delle agevolazioni
Agenzia delle Entrate, Risoluzione 23 febbraio 2026, n. 8/E
Con la risoluzione n. 8/E del 23 febbraio l
