18 Giugno 2025, di Barbara Weisz – PMI.it
Il decreto legislativo 81/2025 in vigore dal 13 giugno contiene novità per il contribuente che riceve provvedimenti di autotutela parziale. In questi casi, essendo già scaduti i termini di impugnazione, deve sanare la parte di debito tributario non annullata dall’Amministrazione finanziaria.
La norma, nell’ambito della riforma fiscale, interviene a suo favore consentendogli di sanare la situazione con sanzioni ridotte, anche per violazioni commesse dopo il 1° settembre 2024.
Autotutela parziale di atti impositivi: come funziona
Le novità sono contenute negli articoli 18 e 19 del dlgs 81/2025 e riguardano i casi in cui il Fisco procede in autotutela (quindi, in assenza di ricorso) a correggere un atto. Per la precisione, la nuova norma interviene in relazione alle situazioni in cui il provvedimento in autotutela è parziale, cioè elimina solo in parte un atto impositivo.
In questi casi, normalmente, il contribuente da una parte ha il vantaggio di non dover pagare la parte annullata, dall’altra continua però ad avere un debito relativo alla parte non sanata, per la quale sono scaduti i termini di impugnazione e ricorso.
Definizione agevolata e sanzioni ridotte
La riforma fiscale, con il Dlgs 87/2024, era già in parte intervenuta su questi aspetti, consentendo il ricorso a forme di definizione agevolata (articolo 3, comma 1, lettera o). Ma solo per violazioni commesse dopo il 1° settembre 2024. Ora, invece, grazie ai correttivi del Dlgs 81/2025, questa possibilità viene prevista anche per le violazioni precedentia questa data.
In pratica, nei casi di annullamento parziale di un atto, al contribuente viene data la possibilità di avvalersi degli istituti di definizione agevolata delle sanzioni alle medesime condizioni esistenti alla data di notifica dell’atto, purché rinunci al ricorso e l’atto non risulti definitivo.
I procedimenti di definizione agevolata della sanzioni ammissibili sono contenuti nello stesso articolo 16 del dlgs 472/1997, e nell’articolo 15 del dlgs 218/1997. Consentono di sanare la situazione pagando un importo pari ad un terzo della sanzione indicata e comunque non inferiore ad un terzo dei minimi edittali, o delle misure fisse o proporzionali, previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.
Il successivo comma 19 del dlgs chiarisce anche che questa definizione agevolata delle sanzioni in seguito ad autotutela parziale può essere praticata anche senza dover attendere l’attuale termine di 60 giorni.